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Aiuto per passagio proprietà

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Messaggioil 06/10/2017, 11:24

Molto interessante, un consiglio invia tutto via raccomandata , così la data di consegna sarà documentata
turbonuvoletta4x4
 
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Messaggioil 09/10/2017, 8:33

turbonuvoletta4x4 ha scritto:Molto interessante, un consiglio invia tutto via raccomandata , così la data di consegna sarà documentata

Ho consegnato questa mattina a mano, vista la vicinanza dal mio ufficio. Chiaramente mi hanno timbrato la mia copia della domanda con data odierna.
Stiamo ad aspettare e vediamo.
In teoria hanno massimo 30gg per accettare/negare la domanda.
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Messaggioil 13/10/2017, 11:38

ecco la risposta della provincia:

Buongiorno,
la Vs. richiesta allegata di applicazione I.P.T. agevolata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 25771/2017, non può essere accolta per i seguenti motivi:
- per gli autocarri la normativa nazionale (Legge 342/2000) prevede l'esenzione solo se oltre ad essere trentennali hanno un reale valore storico, comprovato dall'iscrizione ASI o ad altri registri equipollenti;
- la validità della presentazione di un'autocertificazione per uso non professionale del veicolo adibito ad autocarro viene regolamentata dalle singole Province e questa Provincia non ha previsto nel proprio regolamento tale agevolazione, quindi vige unicamente la normativa nazionale sopra riportata.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.
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Messaggioil 13/10/2017, 11:41

Fai l' iscrizione al registro storico Land Rover e poi fai la voltura, il costo dell' iscrizione dovrebbe essere decisamente inferiore all' IPT che dovresti pagare...
Roberto Land Rover 88" SIII diesel 1973

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Messaggioil 13/10/2017, 11:52

Questa è la legge 342/2000:

" Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i
veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo
anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui
al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano
(ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica
Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione
dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli
autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si
considerano veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui
alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria
determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale
determinazione e' aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di
utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000
per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e
l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa
automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i
predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in
lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. "


La determinazione da parte dell' ASI riguarda i veicoli con età compresa tra i 20 ed i 30 anni (comma 2 e 3), per quelli che hanno più di 30 anni non è richiesto nulla tranne l' utilizzo non professionale.

Torna all' attacco!
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Messaggioil 13/10/2017, 11:54

scusa Roby ma questi non sanno leggere:

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

Non mi pare che qui richieda un'iscrizione ad alcun club, semplicemente specifica che per il periodo di costruzione sono presenti liste bla bla.
Il punto 2 del loro rifiuto si smonta da solo smontando il punto 1 (visto che si regge su quello).
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Messaggioil 13/10/2017, 11:55

Mi hai anticipato di qualche secondo per la risposta.
O non sanno leggere oppure fanno finta di non capire quello che è scritto nella legge.
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Messaggioil 13/10/2017, 11:56

Infatti, poi il punto 2 riguarda i veicoli tra i 20 ed 30 anni e non è il tuo caso...

Mandagli il testo della legge e faglielo notare che la tua ha più di 30 anni per cui ti è dovuto il passaggio ridotto non facendone tu un uso professionale.
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Messaggioil 13/10/2017, 12:08

Ecco la risposta a cui ho pensato, attendo eventuali suggerimenti, poi invio

Gentilissimo Sig. Maredi,

la ringrazio per la Sua risposta.

L'articolo 63 delle legge 342/2000 riporta quanto segue:

Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i
veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo
anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui
al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano
(ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica
Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione
dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' altresi' estesa agli
autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico per i quali il termine e' ridotto a venti anni. Si
considerano veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui
alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria
determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale
determinazione e' aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di
utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000
per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e
l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa
automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i
predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in
lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. "

Relativamente al punto 1 della Sua risposta vorrei chiedere a quale comma si riferisce, in quanto, come indicato dalle legge, l'iscrizione ad un registro storico (ASI in questo caso) è richiesta per i veicoli compresi tra i 20 e 30 anni (comma 2 e comma 3 dell'articolo).

Nel caso specifico il veicolo per cui è richiesta l'agevolazione rientra in quanto indicato nel comma 1 (veicoli trentennali). Il registro ASI o FMI in questo caso è utile solo per determinare il periodo di costruzione del mezzo, ma dato che la prima immatricolazione è risalente all'anno 1985 tale controllo non è necessario (32 anni dalla prima immatricolazione).

Per quanto riguarda il punto 2, il regolamento provinciale IPT Forlì-Cesena, al comma 5, indica che sono previste le esenzioni e le agevolazioni previste per legge (art. 63 legge 342/2000), perciò l'autocertificazione per utilizzo non professionale del mezzo è ritenuta valida.

Resto in attesa di una Sua gentile risposta.

Cordialmente
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Messaggioil 13/10/2017, 12:10

Direi che va bene, vediamo cosa ti risponde...
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Messaggioil 13/10/2017, 12:35

Forse pensano che a suon di no io finiró x mollare l'osso..


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Messaggioil 13/10/2017, 12:49

Gli ho pure scritto che i commi 2/3 sono stati abrogati dalla legge stabilità 2015 e che il comma 4 ora dice: i veicoli di cui al comma 1 (e non comma 1/2).
Non conoscono le leggi, e quello è il loro lavoro


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Messaggioil 13/10/2017, 13:05

sono proprio curioso di vedere come va a finre 8-)
tieni duro.
F
“sono quei metri in cui ti penti di non aver vissuto da buon cristiano”

Nemino sempre nel mio cuore....ciao mio piccolo amico.
nippur
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Messaggioil 13/10/2017, 13:52

pecorone87 ha scritto:Nel caso specifico il veicolo per cui è richiesta l'agevolazione rientra in quanto indicato nel comma 1 (veicoli trentennali). Il registro ASI o FMI in questo caso è utile solo per determinare il periodo di costruzione del mezzo, ma dato che la prima immatricolazione è risalente all'anno 1985 tale controllo non è necessario (32 anni dalla prima immatricolazione).

Ti suggerisco di modificare questa frase aggiungendo la parte in rosso:

Nel caso specifico il veicolo per cui è richiesta l'agevolazione rientra in quanto indicato nel comma 1 (veicoli trentennali). Il registro ASI o FMI in questo caso è utile solo per determinare il periodo di costruzione del mezzo "salvo prova contraria", cioè ove non corrispondente con l'anno di prima immatricolazione, ma dato che la prima immatricolazione è risalente all'anno 1985 tale controllo non è necessario (32 anni dalla prima immatricolazione).
Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore! (Giobbe 1,21)
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Messaggioil 13/10/2017, 14:01

nippur ha scritto:sono proprio curioso di vedere come va a finre 8-)
tieni duro.
F

Secondo me non potrà che andare a finire bene. La legge parla chiaro in merito, al primo tentativo ufficiale hanno risposto no con motivazioni che non possono essere valide, vediamo al secondo tentativo ;-)
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Messaggioil 13/10/2017, 14:02

birrone ha scritto:Ti suggerisco di modificare questa frase aggiungendo la parte in rosso:

Nel caso specifico il veicolo per cui è richiesta l'agevolazione rientra in quanto indicato nel comma 1 (veicoli trentennali). Il registro ASI o FMI in questo caso è utile solo per determinare il periodo di costruzione del mezzo "salvo prova contraria", cioè ove non corrispondente con l'anno di prima immatricolazione, ma dato che la prima immatricolazione è risalente all'anno 1985 tale controllo non è necessario (32 anni dalla prima immatricolazione).

:( ho inviato la risposta dopo aver avuto "l'approvazione" di roby.
Perciò ormai non è più modificabile.
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Messaggioil 19/10/2017, 16:13

Ragazzi, ABBIAMO VINTO!! (dico abbiamo perchè senza il forum avrei lasciato perdere da subito!)

Buonasera,
ho riesaminato la Vs. richiesta allegata di applicazione I.P.T. agevolata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 25771/2017.
La validità della presentazione di un'autocertificazione per uso non professionale del veicolo adibito ad autocarro viene regolamentata dalle singole Province e questa Provincia non ha previsto nel proprio regolamento tale agevolazione, quindi vige unicamente la normativa nazionale (Legge 342/2000).
Verificate le oggettive difficoltà ad interpretare la normativa nazionale relativa all'applicazione agevolata dell'IPT applicata al caso in oggetto, esaminate le norme regionali in materia di applicazione bollo auto, nelle more della modifica al regolamento provinciale si accoglie la Vs. richiesta di applicazione dell'IPT ridotta pari ad € 51,65.
Ho già provveduto a comunicare quanto sopra all' ACI di Forlì.
Cordiali saluti.
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Messaggioil 19/10/2017, 18:38

:mrgreen:

Chi la dura la vince, ovvero loro fanno i forti con i deboli, ma quando trovano un osso duro che conosce le leggi (meglio di loro) ed i propri diritti alla fine sono destinati a soccombere altrimenti il passo successivo sarebbe stata la denuncia per omissione visto che andavano contro una legge dello stato.

Complimenti per la perseveranza.
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Messaggioil 19/10/2017, 19:00

Finita la parte burocratica avró comunque modo di stressarvi nuovamente con altre domande!

P.S. Il thread non era nemmeno stato aperto da me, ma da altro utente


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Messaggioil 20/10/2017, 7:55

questo mi rallegra parecchio.
F
“sono quei metri in cui ti penti di non aver vissuto da buon cristiano”

Nemino sempre nel mio cuore....ciao mio piccolo amico.
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